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Novità Irpef - Ires
17 Luglio 2020

Adozione di misure antisismiche su edifici da vendere: i chiarimenti sulla detrazione fiscale per gli acquirenti

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Un nuovo quesito è stato posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate mediante la presentazione di un’istanza di interpello. La questione esaminata riguarda la detrazione fiscale per l’acquisto di case antisismiche.

La società istante si occupa della costruzione di edifici residenziali e non residenziali. L’intenzione dell’istante è quella di realizzare un intervento, direttamente o tramite altra impresa, di demolizione e ricostruzione di un edificio con la successiva possibilità per gli acquirenti degli immobili presenti nel nuovo edificio di beneficiare della detrazione fiscale in questione.

Ecco i dubbi posti all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate:

  • se sia necessario che la società istante acquisisca la proprietà dell’edificio sul quale effettuare gli interventi di adozione delle misure antisismiche;
  • se gli interventi di adozione delle misure antisismiche possano essere effettuati da altra impresa di costruzione;
  • qualora sia possibile affidare l’esecuzione dei lavori ad altra impresa, quali siano i requisiti che devono essere posseduti dall’impresa committente;
  • se sia possibile lasciare la proprietà a coloro che sono gli attuali titolari dell’edificio (e non esercitano attività d’impresa), per poi effettuare gli interventi edilizi o farli eseguire ad altra impresa e, poi, infine, provvedere alla vendita degli immobili una volta conclusi i lavori;
  • se il beneficiario della detrazione fiscale possa essere una persona giuridica.

In particolare, la società istante ha sostenuto che non è necessario che i lavori antisismici siano eseguiti direttamente dall’impresa di costruzione venditrice e non è neanche necessario che l’impresa di costruzione sia anche proprietaria degli immobili oggetto dell’intervento e di successiva vendita. L’istante, inoltre, ha espresso il proprio parere favorevole alla circostanza che anche i soggetti Ires possano beneficiare, come acquirenti degli immobili, della detrazione fiscale in questione.

Nella Risposta n. 213 del 14 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato nuovamente la disposizione secondo la quale, qualora gli interventi di adozione delle misure antisismiche siano effettuati in Comuni che ricadono nelle zone 1, 2 o 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, e siano eseguiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione degli immobili, le detrazioni fiscali spettano agli acquirenti degli immobili, nella misura del 75 % o dell’85 % del prezzo della singola unità immobiliare, entro un ammontare massimo di spesa di 96.000 Euro per ciascuna unità immobiliare.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che non è necessario che l’istante esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico. I lavori, infatti, possono essere commissionati ad altra impresa. Ciò che rileva è che l’impresa appaltante sia titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e che sia un’impresa che avrebbe potuto eseguire questo tipo di lavori in quanto astrattamente idonea ad eseguirli. L’impresa è astrattamente idonea quando, ad esempio, è prevista espressamente l’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nell’oggetto sociale dell’impresa.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, è necessario, affinché i successivi acquirenti possano beneficiare della detrazione in questione, che l’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare abbia acquisito la proprietà dell’edificio, si sia occupata degli interventi edilizi (direttamente o tramite appalto ad altra impresa) di riduzione del rischio sismico e abbia ceduto gli immobili a terzi nella qualità di impresa proprietaria.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, riconosciuto che la detrazione fiscale possa trovare applicazione anche nel caso in cui a fruirne siano soggetti titolari di redditi d’impresa. Ciò in quanto la normativa che prevede interventi di miglioramento sismico del patrimonio edilizio è finalizzata a promuovere la messa in sicurezza e la stabilità degli edifici nei quali si svolgono attività agricole, professionali, commerciali e non commerciali.

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