Con la Risoluzione n. 49 del 16 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento, tramite modello F24, dell’addizionale Ires dovuta dagli intermediari finanziari.
Per gli intermediari finanziari, infatti, escluse le società di gestione dei fondi comuni di investimento e le società di intermediazione mobiliare, e per la Banca d’Italia è applicata un’addizionale Ires di 3,5 punti percentuali.
I codici tributo istituiti sono i codici:
- “2041” per il versamento del primo acconto;
- “2042” per il versamento del secondo acconto o in un’unica soluzione.
Per i pagamenti dell’addizionale Ires a titolo di saldo, potrà essere utilizzato il codice tributo già esistente “2025” che l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 16 maggio 2019, ha provveduto a ridenominare.
Tali codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta per il quale si effettua il versamento. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il codice tributo “2025” è utilizzabile anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”.
Infine, per i codici “2025” e “2041”, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, devono essere indicate le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, inserendo un numero composto, per la prima parte, dal numero della rata in pagamento e, per la seconda parte, dal numero complessivo delle rate. Qualora il pagamento sia in un’unica soluzione deve essere inserito il codice “0101”.