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2 Ottobre 2020

Acquisti on-line da parte dei dipendenti: lo sconto applicato non genera reddito imponibile

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di interpello riguardo al trattamento fiscale da applicare allo sconto riconosciuto ai dipendenti di una società in caso di acquisto diretto di beni attraverso una piattaforma web nell’ambito di una convenzione stipulata dalla stessa società datrice di lavoro.

Ad aver presentato l’istanza è una società che si occupa di servizi per altre società che operano nell’ambito del commercio elettronico. Il capitale sociale dell’istante è interamente posseduto da una società europea specializzata nella vendita on-line. Questa seconda società ha clienti in tutta Europa e permette loro di acquistare prodotti tramite una piattaforma web. In particolare, è previsto che i dipendenti della società istante potranno acquistare direttamente i prodotti su tale piattaforma web con l’applicazione di uno sconto del 40 %.

Si tratta di uno sconto che viene applicato sulla base di un’apposita convenzione stipulata dall’istante, nella qualità di datore di lavoro, con la società europea, nella qualità di fornitore. Il dipendente che vuole effettuare l’acquisto on-line dovrà registrarsi tramite le credenziali che consentono di identificarlo come dipendente della società istante e dovrà inserire un codice in fase di acquisto del prodotto al quale è interessato. E’ uno sconto che non può essere utilizzato da persona diversa dal dipendente e che non può essere monetizzato o ceduto in nessun modo a terzi.

Il dipendente provvederà poi ad acquistare il prodotto utilizzando i propri mezzi di pagamento.

Il quesito riguarda l’individuazione del trattamento fiscale corretto da applicare, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, allo sconto concesso ai dipendenti dell’istante secondo le modalità sopra precisate.

Nella Risoluzione n. 57 del 25 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il criterio di valorizzazione dei beni e servizi rilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente è il “valore normale” così come definito all’articolo 9 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Il valore normale è il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o simili, in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo nei quali i beni o i servizi sono acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale deve farsi riferimento, in particolare, nella misura in cui ciò sia possibile, ai listini o alle tariffe applicati dal soggetto che fornisce i beni o servizi in questione e, in mancanza, alle mercuriali ed ai listini delle Camere di Commercio ed alla tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso.

L’utilizzo dei termini “sconti d’uso” nella definizione di “valore normale” permette di affermare, così come ha fatto l’Agenzia delle Entrate in una Risoluzione del 29 marzo 2010, che, per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, il valore normale di riferimento può essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l’eventuale convenzione stipulata con lo stesso datore di lavoro.

Tali conclusioni possono trovare applicazione anche nel caso specifico, dal momento che la società istante, tramite un’apposita convenzione stipulata con il fornitore, ha consentito ai propri dipendenti di acquistare i beni commercializzati dal fornitore stesso ad un prezzo scontato.

Pertanto, il valore normale dei beni acquistati dai dipendenti dell’istante è rappresentato da quanto da loro corrisposto e non si genera reddito fiscalmente imponibile.

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