Nella Circolare n. 12 del 23 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in merito all’ACE, ossia all’Aiuto alla crescita economica, introdotto dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.
Nella Circolare, è stato ricordato che l’agevolazione, in sintesi, consiste nell’ammettere in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Il rendimento nozionale è stato fissato al 3 % per i primi tre periodi d’imposta di applicazione della nuova normativa, mentre per i periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2016 è stata prevista un’aliquota, rispettivamente, del 4 %, del 4,5 % e del 4,75 %.
Riguardo all’ambito di applicazione soggettivo dell’ACE, è stato precisato che l’agevolazione riguarda le società e gli enti residenti, ma anche le società e gli enti non residenti con riferimento alle stabili organizzazioni presenti nel territorio dello Stato italiano.
Rientrano anche nell’ambito di applicazione dell’ACE i soggetti Irpef che, in regime di contabilità ordinaria, esercitano attività d’impresa.
Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate, sono state prese in considerazione alcune ipotesi particolari, e, in particolare, quella dei soggetti che cambiano la propria residenza fiscale, trasferendola dall’estero in Italia, delle società in amministrazione straordinaria e delle società di comodo.
In una seconda parte della Circolare, l’Agenzia delle Entrate si è occupata del meccanismo generale di applicazione dell’agevolazione.
Il terzo paragrafo della Circolare è stato destinato alla disciplina antielusiva prevista per evitare, soprattutto nell’ambito dei gruppi societari, degli effetti moltiplicativi dell’agevolazione.
Infine, ulteriori chiarimenti sono stati forniti in merito all’applicazione dell’ACE con riferimento alle imprese familiari ed alle deduzione dell’ACE nel consolidato.