Con la Risoluzione n. 109 del 10 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla modalità di calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato per l’anno 2015.
L’acconto, da versare entro il 16 dicembre, è pari al 100 % dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno.
In particolare, per il 2015, l’importo da versare sarà pari alla somma dei versamenti dovuti per le plusvalenze del periodo compreso tra novembre 2013 e settembre 2014, a lordo delle compensazioni eventualmente effettuate.
Inoltre, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, nel conteggio dei versamenti effettuati negli undici mesi del 2014, non si deve tener conto del versamento relativo all’imposta sostitutiva per l’affrancamento dei valori al 30 giugno 2014, effettuato per le attività finanziarie detenute nell’ambito dei rapporti per i quali è esercitata l’opzione per il regime del risparmio amministrato.
L’imposta dovuta in sede di affrancamento, infatti, pur essendo la medesima imposta che viene applicata sulle plusvalenze di natura finanziaria effettivamente realizzate nell’ambito del regime del risparmio amministrato, ha carattere straordinario e, quindi, non rileva ai fini del calcolo del suddetto acconto.