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14 Luglio 2012

Zone colpite dal maltempo nel 2011: la proroga dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi scade il 16 luglio 2012.

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Con un’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2012, è stato integrato quanto già disposto dal Decreto Legge n. 216 del 29 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2012, riguardo alla proroga, prevista in favore di coloro che sono stati colpiti dal maltempo nel corso del 2011, dei termini per gli adempimenti ed i versamenti tributari, i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali ed i versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

In particolare, si tratta della proroga prevista in favore dei soggetti, individuati in un elenco allegato all’Ordinanza, che, a seguito delle avversità atmosferiche verificatesi dal 18 febbraio al 1° marzo 2011 nel territorio della Provincia di Matera, nel mese di marzo 2011 nel territorio del Comune di Ginosa, nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle Province di La Spezia e Massa Carrara, nei giorni dal 4 all’8 novembre 2011 nel territorio della Provincia di Genova e di quella di Livorno, nel giorno del 22 novembre 2011 nel territorio della Provincia di Messina, hanno subito il fermo della loro attività economica o sono stati oggetto di ordinanza di sgombero da parte dell’autorità comunale o sono destinatari di provvedimenti di sgombero o di evacuazione dalla propria abitazione.

Con l’Ordinanza è stata disposta la proroga al 16 luglio 2012 dei termini che sono scaduti in determinati periodi di tempo, individuati a seconda dei giorni nei quali si sono verificati gli eccezionali episodi di avversità atmosferica. I periodi nei quali scadono i termini prorogati hanno tutti come termine finale il 30 giugno 2012.

La proroga non riguarda gli adempimenti ed i versamenti che devono essere effettuati nella qualità di sostituti d’imposta. Non sono comunque applicabili sanzioni ed interessi per la mancata effettuazione da parte dei sostituti d’imposta degli adempimenti e dei versamenti, entro i termini previsti, qualora gli stessi adempimenti e versamenti siano effettuati a partire dal 16 luglio 2012, in un massimo di sei rate mensili di pari importo.

Il versamento delle somme oggetto di proroga dovrà essere effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012, in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

Inoltre, all’articolo 2 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, è previsto che, nei confronti dei soggetti inclusi negli elenchi allegati che, a causa dell’interruzione della viabilità o della sospensione delle utenze di elettricità, acqua e gas, per un periodo di almeno 15 giorni, conseguenti agli eventi suindicati, non hanno potuto ottemperare regolarmente e tempestivamente ai propri obblighi tributari e contributivi, non si applicano sanzioni ed interessi, se gli adempimenti ed i versamenti sono effettuati entro il 16 luglio 2012.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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