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Novità Irpef - Ires
21 Maggio 2011

Versamenti e presentazione dei modelli 730: venti giorni in piu’ di tempo.

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Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2011, è stato disposto, per l’anno 2011, il differimento di diversi termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti e dei termini relativi agli adempimenti delle dichiarazioni 730.

In particolare, per le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ad effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi ed in materia di Irap ed il versamento in acconto dell’imposta sostitutiva della cedolare secca, è stata introdotta la possibilità di effettuare i versamenti medesimi entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione, e dal 7 luglio al 5 agosto con la maggiorazione dello 0,40 %.

Il differimento in questione riguarda anche i soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, appunto, dagli studi di settore.

Riguardo ai termini per la presentazione del modello 730, il Decreto ha previsto il differimento al 20 giugno 2011 per coloro che devono presentarlo ad un Caf o a un professionista abilitato (invece del 31 maggio). Per coloro che, invece, intendevano presentare il modello 730 al proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il termine è stato fissato al 16 maggio (invece del 30 aprile). Entro il 15 giugno 2011, i sostituti d’imposta in questione sono tenuti a consegnare ai sostituiti copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione.

I Caf ed i professionisti abilitati dovranno consegnare ai contribuenti, entro il 30 giugno, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione. Inoltre, dovranno comunicare, entro il 12 luglio, il risultato finale delle dichiarazioni ed effettuare, sempre entro la medesima data, la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni.

Nel Decreto, infine, è stato stabilito che gli adempimenti fiscali ed i versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 del mese di agosto 2011 potranno essere effettuati entro il 20 agosto senza l’applicazione di alcuna maggiorazione. La sospensione non opera per il versamento con la maggiorazione dello 0,40 % fissato al 5 agosto.   
   

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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