Con un Comunicato Stampa del Ministero dell’Economia e del Tesoro del 13 giugno 2013, è stata resa nota la proroga all’8 luglio 2013 del termine entro il quale è possibile effettuare, senza alcuna maggiorazione, i versamenti che risultano dalla dichiarazione Unico ed Irap.
Questa nuova scadenza è stata fissata in un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non ancora pubblicato.
La proroga del termine riguarda tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge.
La proroga, inoltre, riguarda anche coloro che partecipano a società, associazioni ed imprese, in regime di trasparenza, ed i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (contribuenti minimi).
E’ stato precisato che la proroga riguarda i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini erano fissati al 17 giugno 2013. Quindi, la nuova scadenza si applica non soltanto al versamento dell’Irpef e dell’Ires, ma anche al versamento della cedolare secca, dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).
I versamenti in questione possono, inoltre, essere effettuati nel periodo compreso tra il 9 luglio ed il 20 agosto, con la maggiorazione dello 0,40 %, dovuta a titolo di interesse corrispettivo.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.