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Novità Irpef - Ires
12 Ottobre 2013

Vendita infraquinquennale della ‘prima casa’: il nuovo immobile acquistato entro l’anno deve effettivamente essere adibito ad abitazione principale.

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La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 22944 del 9 ottobre 2013, ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente, affermando che la dichiarazione di volontà espressa da colui che procede a vendere entro cinque anni l’abitazione acquistata con i benefici “prima casa” e ad acquistare, entro un anno, un altro immobile da adibire ad abitazione principale, non deve intendersi come riferita ad una qualità astratta dell’immobile acquistato, né costituisce una mera “dichiarazione di intenti”, ma comporta l’assunzione di un vero e proprio obbligo nei confronti del fisco e, cioè, di adibire la casa acquistata a propria abitazione principale.

La Cassazione ha ricordato che l’agevolazione prevista per la “prima casa” è comunque volta ad incentivare l’acquisto di un’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale del compratore, nel Comune di residenza o, se diverso, nel Comune nel quale lo stesso svolge la propria attività. L’agevolazione in questione, inoltre, è subordinata alla non possidenza di altro immobile idoneo ad essere destinato a tale uso ed all’assunzione dell’impegno, mediante dichiarazione formale resa nell’atto di compravendita, di risiedere o voler stabilire la propria residenza, nel Comune nel quale è ubicato l’immobile acquistato.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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