NULL
Novità Irpef - Ires
12 Ottobre 2013

Vendita infraquinquennale della ‘prima casa’: il nuovo immobile acquistato entro l’anno deve effettivamente essere adibito ad abitazione principale.

Scarica il pdf

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 22944 del 9 ottobre 2013, ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente, affermando che la dichiarazione di volontà espressa da colui che procede a vendere entro cinque anni l’abitazione acquistata con i benefici “prima casa” e ad acquistare, entro un anno, un altro immobile da adibire ad abitazione principale, non deve intendersi come riferita ad una qualità astratta dell’immobile acquistato, né costituisce una mera “dichiarazione di intenti”, ma comporta l’assunzione di un vero e proprio obbligo nei confronti del fisco e, cioè, di adibire la casa acquistata a propria abitazione principale.

La Cassazione ha ricordato che l’agevolazione prevista per la “prima casa” è comunque volta ad incentivare l’acquisto di un’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale del compratore, nel Comune di residenza o, se diverso, nel Comune nel quale lo stesso svolge la propria attività. L’agevolazione in questione, inoltre, è subordinata alla non possidenza di altro immobile idoneo ad essere destinato a tale uso ed all’assunzione dell’impegno, mediante dichiarazione formale resa nell’atto di compravendita, di risiedere o voler stabilire la propria residenza, nel Comune nel quale è ubicato l’immobile acquistato.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
18 Luglio 2025
Irregolarità IVA 2024: come intervenire sulle anomalie

Roma, 3 luglio 2025 – Con un nuovo provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia...

18 Luglio 2025
Regimi speciali mai applicati: via libera all’ingresso nel forfettario

Risposta dell’Agenzia delle entrate – 7 luglio 2025, n. 181 L’Agenzia delle...

18 Luglio 2025
Affrancamento agevolato delle riserve: il decreto attuativo del MEF è ufficiale

Con il decreto firmato il 27 giugno 2025, il Ministero dell’Economia e delle...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto