La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 1972 del 10 febbraio 2012, si è occupata di un caso di vendita di immobili il cui ricavo contabilizzato dal contribuente risultava molto inferiore rispetto a quello determinato dall’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria, che aveva così proceduto all’accertamento ed al conseguente atto di recupero delle imposte.
La Suprema Corte ha affermato, in primo luogo, che l’Amministrazione finanziaria procede legittimamente a rettifica quando vi siano condotte non economicamente giustificate, quali l’antieconomicità di comportamenti imprenditoriali che il contribuente non spiega in alcun modo e che sono in conflitto con i criteri di ragionevolezza.
La Cassazione ha riconosciuto che la Commissione Tributaria Regionale, che, nel caso di specie, aveva affermato la legittimità dell’azione dell’Amministrazione finanziaria, aveva rilevato una grave incongruenza tra i ricavi contabilizzati delle tre operazioni di vendita immobiliare, pari, tra l’altro, ad una frazione del tutto esigua dei prezzi e dei costi contabilizzati, ed i ricavi ragionevolmente ricavabili dalle condizioni di esercizio della specifica attività.
In più, tutto ciò si era verificato in presenza di incongruenze intrinseche (prezzi/mq) ed estrinseche (mutui). Infatti, un primo alloggio di 120 mq (con box di 46 mq) era stato venduto per 125.000 Euro, mentre un secondo alloggio di ben 162 mq (con box di 39 mq) era stato venduto inspiegabilmente a soli 120.000 Euro. Inoltre, l’importo dei mutui contratti dagli acquirenti era superiore al prezzo d’acquisto dichiarato.
La Suprema Corte ha, quindi, affermato che il ragionamento della Commissione Tributaria Regionale non si è fondato sul semplice scostamento tra il valore normale di vendita ed il prezzo dichiarato, ma ha valorizzato la presenza anche di altri elementi presuntivi, i quali, tra loro associati, sono astrattamente idonei a sostenere la pretesa tributaria in fase contenziosa, senza che ciò si risolva in alcuna violazione di principi di diritto nazionale o comunitario.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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