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Novità Irpef - Ires
8 Settembre 2012

Utilizzo di costi da fatture oggettivamente inesistenti: istituito il codice tributo per il versamento della sanzione.

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Con la Risoluzione n. 83 del 7 agosto 2012, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare per effettuare il versamento, tramite modello F24, della sanzione prevista dal Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012, in caso di utilizzo di componenti di reddito negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati.

Si tratta della sanzione amministrativa dal 25 al 50 % dell’ammontare delle spese o degli altri componenti negativi
relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, indicati nella dichiarazione dei redditi.

Il codice tributo istituito è il “9695” denominato “Sanzione – utilizzo componenti reddituali negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati – art. 8, c. 2, d.l. n. 16/2012”.

Il codice deve essere inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna degli “importi a debito versati”. Inoltre, è stato precisato che i campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “anno di riferimento” devono essere riempiti con le informazioni presenti nell’atto notificato al contribuente.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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