Nella Risoluzione n. 123 del 13 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha risposto alla richiesta di consulenza giuridica relativa all’individuazione dell’ufficio competente per la trattazione delle istanze di rimborso, in caso di mutamento del domicilio fiscale del contribuente.
In particolare, la Direzione Centrale Normativa ha riconosciuto che, generalmente, gli uffici competenti a ricevere e trattare le istanze di rimborso sono gli uffici locali dell’Amministrazione finanziaria territorialmente competenti sulla base del domicilio fiscale dei contribuenti al momento della presentazione delle istanze.
Tale regola trova applicazione qualora il domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione dell’istanza di rimborso coincida con il domicilio fiscale del medesimo contribuente alla data della presentazione della dichiarazione dei redditi alla quale si riferisce il versamento indebito effettuato.
Se tale condizione non si verifica, trova applicazione la diversa regola secondo la quale l’ufficio competente a ricevere e trattare l’istanza di rimborso è quello relativo al domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ai quali ha origine il rimborso.
Nella Risoluzione è stato comunque precisato che, qualora l’istanza di rimborso venga presentata ad un ufficio non competente in base alle indicazioni predette, l’ufficio che la riceve dovrà trasmetterla all’ufficio competente.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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