Con la Risoluzione n. 130 del 14 dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti riguardo all’applicazione del regime di tassazione agevolata, previsto dal Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, alle quote base ed alla maggiorazioni relative a particolari ipotesi di attività lavorative.
L’agevolazione in questione consiste nella tassazione con imposta sostitutiva del dieci per cento delle somme erogate per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e per altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che il lavoro a turni deve ritenersi riconducibile a tale regime di tassazione agevolato, così come il lavoro notturno, se collegato ad incrementi di produttività, competitività e redditività, anche se reso da lavoratori non turnisti.
La condizione per l’applicazione della disciplina agevolativa è rappresentata dall’attestazione in una dichiarazione del datore di lavoro del perseguimento delle finalità di incremento di produttività. In particolare, la dichiarazione in questione deve essere apposta nello spazio riservato alle annotazioni della certificazione CUD.
L’Agenzia delle Entrate è giunta, quindi, a riconoscere che, se rispettate le condizioni suddette, sono assoggettabili ad imposta sostitutiva del dieci per cento le indennità per la turnazione e le remunerazioni per lavoro notturno riferite alle ipotesi indicate nel quesito, ossia quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai e gli impiegati delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzia di stampa (contratto poligrafico) e quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale