Con Risoluzione 5 novembre 2008, n. 424, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di affitto di azienda, i valori fiscali dei crediti e dei beni costituenti il magazzino trasferiti in affitto, nonché i relativi fondi svalutazione tassati, sono riconosciuti in capo all’affittuario.
L’affittuario che si sostituisce al concedente nelle relative “posizioni fiscali”, può pertanto dare rilevanza alle eventuali perdite che risultino da elementi certi e precisi, effettuando una variazione in diminuzione per l’importo del fondo tassato utilizzato a copertura delle predette perdite, di cui all’articolo 101, comma 5, TUIR.
Fonte: www.seac.it
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