Con Circolare 17 novembre 2006, n. 51, l’Assonime ha fornito la propria interpretazione in ordine al trattamento fiscale da riservare al TFR per i soggetti che applicano gli IAS/IFRS.
Riprendendo e confermando in toto quanto già disposto dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 16 novembre 2006, n. 133, l’Associazione ha concluso che le scritture contabili conseguenti all’applicazione dello IAS n. 19 sono, ai fini fiscali, irrilevanti. Ne consegue che ai fini della determinazione del reddito imponibile, il contribuente deve considerare l’accantonamento al Fondo TFR che si avrebbe avuto applicando la norme civilistiche interne; pertanto se l’accantonamento effettuato in applicazione degli IAS/IFRS è:
- inferiore al limite di deducibilità fiscale (art. 105, c. 1, TUIR), che coincide con quanto accantonato civilisticamente, è necessario effettuare una variazione in aumento, in sede di dichiarazione dei redditi, nel quadro EC;
- superiore al limite di deducibilità, bisogna effettuare una variazione in diminuzione.
Infine, l’Associazione chiarisce che per i soggetti che applicano per la prima volta gli standards internazionali, risultano fiscalmente irrilevanti anche le scritture con le quali si è effettuata la rettifica del fondo TFR esistente.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 25.11.2006
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