Nella Risoluzione n. 127 del 20 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito relativo al trattamento fiscale dei contributi erogati dalle Regioni e dagli enti locali ad aziende esercenti i pubblici servizi di trasporto, per il ripiano delle perdite e dei disavanzi di esercizio. A tali contributi non si applica la ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche.
In particolare, la questione sottoposta all’attenzione dell’Agenzia riguardava l’ipotesi nella quale i contributi in questione vengono erogati a soggetti che non gestiscono direttamente il servizio pubblico, ma svolgono le funzioni di progettazione, organizzazione ed amministrazione del servizio di trasporto pubblico locale.
L’Agenzia ha riconosciuto che la ratio alla base della disposizione che prevede l’esenzione dalla ritenuta d’acconto è quella di agevolare tutti coloro che operano nel settore del trasporto pubblico locale. Quindi, deve ritenersi che persiste l’agevolazione anche quando i contributi vengono erogati direttamente ad un soggetto diverso da quello che svolge effettivamente il servizio.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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