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6 Ottobre 2012

Trasformazione delle attivita’ per imposte anticipate in credito d’imposta: tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 37 del 28 settembre 2012, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina della trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Asset – “DTA”) iscritte in bilancio, relative alle svalutazioni di crediti non ancora dedotte e relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili, ai fini delle imposte sui redditi, in più periodi d’imposta. La disciplina in questione è stata recentemente modificata dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (cosiddetto Decreto Monti), convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

Nella Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le finalità della disciplina della trasformazione in credito d’imposta delle DTA. Si tratta di una finalità di natura agevolativa, riferibile a tutti i soggetti, consistente nel ridurre l’impatto delle disposizioni fiscali che, più di altre, determinano il differimento del riconoscimento fiscale di un onere rispetto al momento nel quale tale onere si manifesta contabilmente. La seconda finalità riguarda direttamente le Banche e gli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia. Tale finalità consiste nel garantire che determinate DTA, che vengono trasformate automaticamente in credito d’imposta in presenza di determinate condizioni, acquisiscano una “qualità patrimoniale” tale da evitare che debbano essere dedotte dal patrimonio di vigilanza.

Le prime norme prese in esame nella Circolare sono quelle riguardanti la trasformazione delle DTA in credito d’imposta nel caso in cui venga rilevata una perdita d’esercizio nel bilancio individuale della società. La trasformazione opera per un importo pari al prodotto tra la perdita d’esercizio ed il rapporto tra le attività per imposte anticipate, relative alla svalutazione dei crediti ed al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, e la somma del capitale sociale e delle riserve.

La perdita d’esercizio sarà quella evidenziata nel conto economico del bilancio. Le attività per imposte anticipate saranno quelle iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale, limitatamente alla quota riferibile alle svalutazione dei crediti ed agli ammortamenti / svalutazioni dell’avviamento e delle altre attività immateriali deducibili nei successivi periodi d’imposta.

La somma del capitale sociale e delle riserve è rappresentata dal patrimonio netto risultante dal bilancio della società, con l’esclusione della sola perdita dell’esercizio considerato. Il rapporto tra le DTA ed il patrimonio netto, infatti, deve permettere di individuare la misura nella quale le DTA concorrono alla copertura della perdita d’esercizio.

La normativa in materia prevede, altresì, che, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio della società, non possono essere dedotti i componenti negativi corrispondenti alle DTA trasformate in credito d’imposta. In questo modo si vuole evitare che si verifichi un doppio beneficio fiscale: quello derivante dalla trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate e quello derivante dalla deduzione delle variazioni in diminuzione corrispondenti alle attività medesime già trasformate.

La seconda ipotesi regolata dalla disciplina e, quindi, presa in considerazione dall’Agenzia delle Entrate è quella della trasformazione in credito d’imposta delle DTA in caso di perdite fiscali.

Le DTA che si trasformano saranno quelle relative alla parte della perdita determinata dalle variazioni in diminuzione, inserite nella medesima dichiarazione nella quale è rilevata la perdita, relative alle svalutazioni di crediti ed agli ammortamenti/svalutazioni dell’avviamento e delle altre attività immateriali.

La trasformazione decorre, in virtù di una disposizione introdotta nel recente Decreto Monti, dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale viene rilevata la perdita.

Altre ipotesi prese in esame nella Circolare sono quelle della trasformazione delle DTA in caso di liquidazione volontaria o assoggettamento a procedure concorsuali o di gestione delle crisi.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo alle modalità di utilizzo del credito d’imposta risultante dalle trasformazione delle DTA secondo uno dei tre regimi suddetti.

Il credito d’imposta in questione può essere utilizzato, senza limiti d’importo, in compensazione oppure può essere ceduto al valore nominale. L’eventuale credito che residua, dopo aver effettuato le compensazioni, può essere richiesto a rimborso.

Infine, ulteriori precisazioni sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione della disciplina alle società estere che operano in Italia mediante una stabile organizzazione ed in merito agli aspetti sanzionatori.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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