Nella Risoluzione n. 99 del 19 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito relativo al corretto trattamento fiscale da applicare ai rendimenti di titoli di Stato emessi dagli Stati di Serbia e Montenegro.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che sia la Serbia che il Montenegro possono essere ricompresi nella cosiddetta “white list”.
Tale conclusione deriva, in particolare, dalla circostanza che la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e la Repubblica di Jugoslavia trova applicazione nei confronti degli Stati sorti a seguito della dissoluzione della stessa.
Riguardo al caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, questa ha riconosciuto che se i titoli di Stato posseduti dall’istante hanno i requisiti propri delle obbligazioni (ossia si tratta di titoli che prevedono il rimborso alla scadenza di una somma almeno pari a quella mutuata), deve essere applicata l’imposta sostitutiva con aliquota del 12,50 % ai relativi rendimenti, prevista per i titoli di Stato italiani e per quelli dei Paesi rientranti nella cosiddetta “white list”.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.