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Novità Irpef - Ires
28 Aprile 2012

Termine per la presentazione della dichiarazione integrativa: non cambia se si verifica la liquidazione della societa’.

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Nella Risoluzione n. 41 del 26 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione integrativa in caso di liquidazione della società.

Nella Risoluzione è stata richiamata la norma di riferimento, ossia l’articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, nella quale è previsto che le dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dei sostituti d’imposta possano essere integrate dai contribuenti per correggere errori o omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore reddito o, comunque, di un maggiore debito d’imposta o di un minore credito. Tale integrazione deve avvenire tramite un’ulteriore dichiarazione da presentare, utilizzando dei modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta al quale si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso in cui si verifichi un evento straordinario, come la liquidazione della società alla quale si riferisce la dichiarazione, la circostanza che per l’anno nel quale si verifica l’evento il contribuente debba presentare due distinte dichiarazioni, una prima della liquidazione ed una dopo, non determina delle conseguenze rispetto all’applicazione della norma suddetta.

Quindi, la conclusione espressa dall’Agenzia è quella secondo la quale il termine per rettificare precedenti dichiarazioni è da individuarsi nel termine ordinario di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, considerato nel suo insieme, indipendentemente dal verificarsi della liquidazione della società contribuente nel corso dell’anno.
 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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