Con Risoluzione 23 ottobre 2008, n. 400, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai redditi conseguiti da un soggetto estero partecipato, residente in un territorio a regime fiscale agevolato è applicata la disciplina della fiscalità delle imprese estere collegate, anche nel caso in cui gli utili siano imputati direttamente alla società controllante, di cui all’articolo 168, TUIR.
L’Amministrazione finanziaria ha precisato che la detenzione delle partecipazioni tramite un trust può essere assimilata al possesso della partecipazione “per interposta persona”, così come chiarito dalla circolare 48/E del 2007.
Pertanto, la società istante sconta:
- la tassazione di “trasparenza” sugli utili riferibili alla partecipazione indiretta;
- l’imposizione sugli “utili provenienti” da Stati o territori con regime fiscale agevolato, per la quota degli utili distribuiti, non tassati secondo l’articolo 168.
Fonte: www.seac.it
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