Con Sentenza 13 aprile 2007, n. 12905, depositata il 1º giugno 2007, la Corte di Cassazione ha stabilito che la risoluzione consensuale di un contratto di locazione non ha effetti retroattivi e, pertanto, i canoni non percepiti concorrono a formare la base imponibile ai fini IRPEF del locatore.
Secondo i giudici l’art. 26, TUIR dispone che i redditi fondiari non costituiscono reddito a partire dalla conclusione del procedimento di convalida di sfratto per morosità; in caso di risoluzione consensuale, invece, non verrebbe meno l’obbligo per il locatario di corrispondere i canoni per il periodo precedente, durante il quale egli ha goduto dell’immobile.
La risoluzione consensuale del contratto ed il mancato pagamento dei canoni mensili per il periodo precedente non è, quindi, sempre condizione idonea per escluderne la tassazione.
Fonte: www.seac.it
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