Con Sentenza 10 luglio 2009, n. 16231, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di IRPEF e di corretta modalità di tassazione del TFR corrisposto dall’ENPAM.
Secondo la Suprema Corte l’indennità di fine rapporto, corrisposta dall’ente per l’attività prestata dai medici di medicina generale per conto del servizio sanitario nazionale, deve essere sottoposta a tassazione separata, ai sensi dell’art. 18, D.P.R. n. 917/1986.
In questo caso, quindi, non si può beneficiare della “regola di computo” che permette di ridurre l’imponibile di una somma pari alla misura di tale indennità corrispondente ai contributi previdenziali versati dal contribuente.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale