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Novità Irpef - Ires
14 Luglio 2012

Studi di settore: tutte le condizioni per beneficiare del nuovo regime premiale introdotto per i contribuenti congrui e coerenti.

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Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2012, sono stati definiti alcuni aspetti del regime premiale previsto, in favore di coloro che sono assoggettati agli studi di settore, dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (commi 9 a 13 dell’articolo 10).

Si ricorda che il regime premiale disciplinato dal Decreto Legge n. 201 del 2011 prevede, per i contribuenti che ne beneficiano, alcune agevolazioni: nei confronti di questi contribuenti non possono operare gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; i termini di decadenza per l’attività di accertamento sono ridotti di un anno; la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

Secondo quanto disposto nel Provvedimento del 12 luglio 2012, possono accedere al regime premiale in questione i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore che, nel periodo d’imposta di riferimento, risultano congrui e coerenti agli indicatori previsti dai Decreti di approvazione degli specifici studi di settore.

Più in particolare, devono essere rispettate le seguenti condizioni: la coerenza deve sussistere per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile; se il contribuente consegue redditi d’impresa e redditi di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento fondato sulle risultanze degli studi di settore deve sussistere per entrambe le categorie di redditi; se il contribuente applica due diversi studi di settore, la congruità e la coerenza deve sussistere per entrambi gli studi.

Nel Provvedimento sono indicati i 55 studi di settore per i quali è prevista l’applicazione del regime premiale in questione, per il periodo d’imposta 2011.

Gli indicatori di coerenza economica rilevanti ai fini dell’applicazione del regime premiale sono elencati nel medesimo Provvedimento. Essi si distinguono per l’appartenenza a diverse tipologie: indicatori di efficienza e produttività del fattore lavoro; indicatori di efficienza e produttività del fattore capitale; indicatori di efficienza di gestione delle scorte; indicatori di redditività; indicatori di struttura.

Nel Provvedimento è ricordato che i contribuenti, per accedere al regime premiale, devono aver assolto regolarmente agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. I dati devono, naturalmente, essere indicati fedelmente. La fedeltà dei dati è preservata se vi sono stati errori o omissioni, nella compilazione dei modelli relativi agli studi di settore, che non comportano la modifica dell’assegnazione ai cluster, del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati o del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza, rispetto alle risultanze degli studi di settore basati sui dati veritieri.

Con il Provvedimento del 12 luglio 2012 è stato anche modificato il Provvedimento del 22 dicembre 2011, relativo alle modalità di applicazione del nuovo regime contabile agevolato introdotto dal Decreto Legge n. 98 del 2011. Era, infatti, necessario correggere un errore materiale riscontrato successivamente alla pubblicazione, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, del Provvedimento precedentemente approvato.

Infine, sono state modificate le istruzioni relativi a due studi di settore (UG41U e VG68U) che erano state approvate con Provvedimento del 18 giugno 2012.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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