La Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha emesso, il 4 ottobre 2012, l’Ordinanza n. 16939 nella quale ha affermato che, nell’ambito dell’accertamento induttivo dei redditi, l’Amministrazione finanziaria può correttamente fondare il proprio accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili “dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta”, sia sugli studi di settore.
In quest’ultimo caso, l’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente.
Nel caso specifico, il contribuente aveva proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo all’Irpef, Irap ed Iva per il 2002. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma in secondo grado era stato accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. La Commissione Tributaria Regionale aveva osservato, in particolare, che l’atto impositivo si basava sugli studi di settore, e che era stato riscontrato che la crisi del comparto denunciata dal contribuente non aveva comportato uno scostamento dai ricavi delle annualità precedenti, mentre, al contrario, il contribuente medesimo aveva acquistato un’autovettura di grande cilindrata ed un’imbarcazione negli anni successivi, in aggiunta ad altre tre auto che già possedeva, oltre ad un grosso immobile di otto vani.
Tutti questi elementi sono stati ritenuti sintomatici per ricostruire il reddito del contribuente.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.