NULL
Novità Irpef - Ires
14 Luglio 2012

Studi di settore: l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sulle novita’ per il periodo d’imposta 2011.

Scarica il pdf

Nella Circolare n. 30 dell’11 luglio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti riguardo all’applicazione degli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2011.

In primo luogo, nella Circolare in questione è ricordato che, con Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2011, sono stati approvati sessantanove studi di settore che costituiscono la revisione di studi di settore precedentemente approvati.

Tra le recenti novità, è evidenziata l’approvazione, con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 aprile 2012, delle integrazioni agli studi di settore, giudicate indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con riguardo in particolare a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza.

Inoltre, è ricordato che, con Decreto ministeriale del 13 giugno 2012, è stata approvata la “revisione congiunturale speciale” per il periodo d’imposta 2011, costituita da specifici fattori correttivi che riguardano sia i sessantanove studi di settore evoluti, sia gli altri studi di settore già in vigore.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2012 sono stati, infine, approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011.

Nella Circolare dell’11 luglio 2012, sono illustrati i principali aspetti di novità relativi all’applicazione degli studi di settore in questione.

In particolare, evidenziamo:

– la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di ricorrere direttamente all’accertamento induttivo in caso di omessa presentazione dei modelli o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti o di infedele compilazione dei modelli che comporti una differenza superiore al 15 %, o comunque a 50.000 Euro, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.

La modifica normativa che ha introdotto tale novità trova applicazione agli accertamenti notificati a partire dal 2 marzo 2012. Inoltre, la disposizione in questione non trova applicazione se il contribuente spontaneamente, o a seguito di eventuale invito, comunica correttamente i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

– l’aggiornamento delle analisi della territorialità: integrazione delle analisi territoriali a livello comunale a seguito dell’istituzione del nuovo Comune di “Gravedona ed Uniti” in Provincia di Como; aggiornamento della “Territorialità dei Factory Outlet Center”; modifica dello studio VM05U con gli aggiornamenti per le Regioni Abruzzo, Campania e Sicilia; aggiornamento della territorialità del commercio.

– introduzione di nuovi indicatori di coerenza economica basati su anomalie nei dati dichiarati. Tra gli altri, ricordiamo: l’incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale; valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi; presenza anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso; mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria o non finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali; mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti; mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro.

– introduzione del nuovo indicatore di normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali. In virtù di questa novità, i contribuenti che hanno dichiarato informazioni riferite a uno o più beni strumentali nei quadri relativi ai dati strutturali e non hanno dichiarato il relativo valore dei beni strumentali tra i dati contabili sono definiti soggetti non normali.

Un’intera parte della Circolare dell’11 luglio 2012 è, inoltre, dedicata alla revisione congiunturale speciale. I risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2011 dovranno tenere conto di quattro diverse tipologie di correttivi:

correttivi relativi all’analisi di normalità economica, in particolare in riferimento all’indicatore “durata delle scorte”;

correttivi specifici per la crisi;

– correttivi congiunturali di settore;

correttivi congiunturali individuali.

Un capitolo specifico della Circolare dell’Agenzia delle Entrate è dedicato alla questione dell’utilizzo retroattivo di studi evoluti e di studi “integrati”.

Sono, altresì, riportate le principali novità relative alla modulistica ed alla nuova versione di GERICO.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni riguardo all’utilizzo delle risultanze degli indicatori di coerenza in fase di analisi del rischio e di attività di controllo.

Infine, le ultime considerazioni della Circolare sono riservate alle comunicazioni relative a particolari anomalie relative al 2012, agli inviti a presentare il modello degli studi di settore per il periodo d’imposta 2010 ed alle segnalazioni che possono essere presentate dai contribuenti riguardo alle eventuali circostanze in grado di giustificare lo scostamento dalle risultanze degli studi di settore.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto