Con Sentenza 7 agosto 2009, n. 95/15/09, Sez. XV, la Ctr Veneto ha stabilito che gli studi di settore per le attività che, in ragione delle loro caratteristiche intrinseche, vengono svolte al di fuori delle normali logiche di mercato non possono essere applicati.
Le condizioni di marginalità possono essere riconosciute a quei contribuenti che, per cause esterne ed indipendenti, non gestiscono l’attività secondo le consuete logiche di mercato e quindi non sono soggette al principio di normalità alla base degli studi di settore.
Fonte: www.seac.it
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