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Novità Irpef - Ires
11 Maggio 2013

Studi di settore: applicabili anche quando sussiste soltanto uno scostamento rispetto al reddito dichiarato, se a fondamento dell’accertamento vi sono anche le movimentazioni bancarie del professionista.

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La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 10584 del 7 maggio 2013, ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la quale era stata accolta l’opposizione del contribuente, esercente la professione di veterinario, riguardante l’avviso di accertamento emesso per l’Irpef, l’Irap e l’Iva del 2002.

I Giudici di secondo grado avevano ritenuto che l’atto impositivo non fosse adeguatamente motivato. Infatti, secondo la CTR, non era dato rilevare quale metodo fosse stato seguito nella rideterminazione del reddito. Il semplice richiamo allo studio di settore operato dall’Amministrazione Finanziaria non poteva ritenersi sufficiente.

L’Agenzia delle Entrate aveva rilevato, invece, che la Commissione TributariaRegionale non aveva considerato che l’accertamento si basava sul metodo analitico-induttivo, dal momento che il contribuente aveva dichiarato un reddito molto basso rispetto a quello determinato con lo studio di settore per la professione di veterinario.

La Suprema Corteha condiviso le motivazioni dell’Agenzia delle Entrate. A tal proposito, la Corteha affermato che, in tema di accertamento induttivo dei redditi, l’Amministrazione finanziaria può, ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, fondare il proprio accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili “dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività”, sia sugli studi di settore, come avvenuto nel caso specifico.

In quest’ultimo caso, l’Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate aveva, inoltre, fatto rilevare come i Giudici d’appello non avessero considerato che l’accertamento dell’Amministrazione Finanziaria si era basato anche sulle movimentazioni bancarie riguardanti i conti correnti del contribuente. Sia i versamenti che i prelevamenti costituivano elementi presuntivi di reddito, in mancanza di prova contraria che avrebbe dovuto essere fornita dalla parte privata.

La Cortedi Cassazione ha aggiunto, a tale proposito, che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari assumono sempre rilievo ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, se il titolare dei conti non fornisce adeguata motivazione, ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973.

La previsione suddetta e quella di cui all’articolo 38 del D.P.R. medesimo, infatti, hanno portata generale, riguardando la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell’attività svolta e dalla quale quei redditi provengano.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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