L’OCSE ha fornito una serie di indicazioni in tema di tassazione delle retribuzioni percepite sotto forma di opzioni finanziarie (stock option).
Gli aspetti presi in considerazione sono i seguenti:
- doppia imposizione: per evitarla, l’OCSE raccomanda l’attribuzione della potestà impositiva al Paese di residenza del dipendente percettore;
- realizzo: il momento di percezione del reddito dev’essere fatto coincidere con il momento in cui l’opzione viene esercitata;
- base imponibile: l’esecuzione della prestazione lavorativa in più Stati comporta la necessità di commisurare il reddito percepito in un determinato Paese in base al numero di giorni nei quali l’attività è stata qui esercitata.
Secondo l’OCSE le medesime regole valgono anche per le stock option concesse agli amministratori di società.
Fonte: www.seac.it