Con la Risoluzione 7 novembre 2007, n. 316/E l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, interviene nuovamente in materia di stock option e applicazione dell’agevolazione fiscale prevista dall’attuale formulazione della lettera g-bis, comma 2, articolo 51 del TUIR.
Il caso è quello di alcuni dipendenti che decidono di esercitare i propri diritti su una parte del pacchetto azionario prima dei 3 anni previsti dalla normativa come condizione necessaria per il beneficio fiscale. Il dubbio è se la restante parte del pacchetto possa comunque beneficiare del trattamento fiscale agevolato.
L’Agenzia delle Entrate precisa come l’esercizio di una parte dei diritti di opzione prima della scadenza del vesting period non fa venir meno il diritto alla tassazione di favore per l’ulteriore tranche.
Fonte: www.seac.it
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