Con Risoluzione 30 gennaio 2009, n. 26, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i compensi corrisposti all’agenzia di intermediazione immobiliare, relativi all’acquisto dell’abitazione principale, godono della detrazione fiscale del 19% anche se è stato stipulato soltanto il contratto preliminare di compravendita e manca ancora il rogito notarile.
Tuttavia, essendo il beneficio subordinato all’acquisto dell’abitazione principale, nel caso in cui non si giungesse al contratto definitivo il contribuente dovrà restituire la somma pari alla detrazione ottenuta.
Traducendo la Risoluzione si ritiene quindi che l’onere detratto dovrà essere assoggettato a tassazione separata.
Fonte: www.seac.it
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