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Novità Irpef - Ires
4 Giugno 2011

Societa’ fiduciarie che amministrano senza intestazione dei beni: l’Agenzia precisa il regime fiscale da applicare e gli obblighi di comunicazione.

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Con la Risoluzione n. 61 del 31 maggio 2011, l’Agenzia delle Entrate si è occupata di un quesito relativo alle società fiduciarie. In particolare, le è stato richiesto quale sia il trattamento, ai fini delle imposte dirette, da riservare ai redditi di capitale ed ai redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalle attività finanziarie, depositate in particolare all’estero, oggetto del rapporto di amministrazione, senza intestazione dei beni, posto in essere da una società fiduciaria in favore di clienti persone fisiche non imprenditori residenti in Italia.

Secondo l’istante, può essere esercitata l’opzione per il regime del risparmio amministrato, prevista dall’articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 461 del 21 novembre 1997, con conseguente applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50 %. I dubbi della società istante riguardano anche gli obblighi di comunicazione all’Amministrazione finanziaria, relativi alla disciplina del monitoraggio fiscale, sussistenti in capo alla società fiduciaria ed ai propri clienti.

L’Agenzia delle Entrate, dopo un’ampia illustrazione della normativa applicabile alla materia e dei propri precedenti atti di prassi, è giunta ad affermare che la società fiduciaria può applicare il regime del risparmio amministrato alle attività finanziarie affidatele dai clienti sulla base del mandato di amministrazione senza intestazione dei beni. Ciò a condizione che nel relativo contratto vengano specificati gli obblighi di comunicazione a carico dei clienti e di rendicontazione da parte della società fiduciaria.

La fiduciaria, inoltre, deve esercitare le funzioni di sostituto d’imposta in relazione ai redditi di capitale derivanti dalle attività finanziarie oggetto del rapporto di amministrazione, assoggettandoli alla ritenuta a titolo di imposta e d’acconto.

Il rapporto di amministrazione in questione deve costituire oggetto di segnalazione all’Anagrafe tributaria ed è oggetto di indagini finanziarie dell’Amministrazione finanziaria. E’ la società fiduciaria che è tenuta alle segnalazioni ai fini del monitoraggio fiscale e valutario.

L’Agenzia ha precisato che i rapporti di deposito titoli e/o di conto corrente intestati formalmente ai clienti si devono intendere esistenti in Italia, anche se risultano depositati presso un intermediario residente in uno Stato estero.

Gli intermediari sono esonerati da tutti gli obblighi di monitoraggio in relazione ai movimenti che avvengono nell’ambito del rapporto amministrato, se i redditi sono assoggettati a tassazione a titolo definitivo o sono oggetto di comunicazione tramite modello 770. Devono, invece, essere oggetto di segnalazione le operazioni per le quali non è prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva. Devono, inoltre, essere sempre segnalate le operazioni che si pongono al di fuori del circuito degli intermediari residenti.

Devono, poi, essere oggetto di segnalazione la revoca del mandato di amministrazione ed il prelievo materiale delle attività finanziarie quando comportino il trasferimento delle attività dall’Italia all’estero. Nel caso, invece, in cui tali operazioni comportino un trasferimento delle attività ad altro intermediario residente, la società fiduciaria ne dovrà dare comunicazione nel modello 770 (quadro SO).

Riguardo all’investitore, sussistono gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale solo qualora le attività oggetto del rapporto di amministrazione siano depositate originariamente all’estero e qualora vi siano nuovi apporti di attività finanziarie o patrimoniali provenienti dall’estero. Le comunicazioni dovranno essere effettuate mediante la compilazione del modulo RW della dichiarazione dei redditi.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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