Con Risoluzione 11 febbraio 2010, n. 6, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6830” che le società di persone, le imprese familiari, gli studi associati e gli altri soggetti di cui all’art. 5, TUIR, possono utilizzare per procedere alla compensazione dei propri debiti fiscali e contributivi utilizzando il credito IRPEF derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci.
Tuttavia, il nuovo meccanismo di compensazione è possibile solo qualora i soci o gli associati manifestino il loro preventivo assenso all’operazione con atto avente data certa oppure nello stesso atto costitutivo.
Fonte: www.seac.it
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