Con Circolare 9 luglio 2007, n. 44, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’istanza di interpello disapplicativo della disciplina delle società operative, così come recentemente modificata, insieme alla disciplina, dalle manovre varate nel corso del 2006. In particolare, le Entrate chiariscono che:
- la possibilità di disapplicare la disciplina delle società di comodo, senza presentazione dell’apposita istanza, è limitata alle società fallite, in liquidazione coatta amministrativa, in liquidazione giudiziaria, in amministrazione controllata e straordinaria. Non rientrano nell’elenco le società in concordato preventivo;
- le società finanziarie di gruppo sono sempre assoggettate alla disciplina;
- deve essere accettata l’istanza presentata da società che hanno proceduto all’acquisto di immobili già oggetto di contratti di locazione, per i quali la società stessa non poteva modificare, fino alla scadenza, il canone. Nel caso in cui il contratto sia invece relativo ad anni precedenti, la disapplicazione ha luogo solo se si riesce a dimostrare che il canone, dall’inizio della locazione, fosse coerente con i prezzi di mercato.
Fonte: www.seac.it
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