Con Circolare 17 marzo 2008, n. 21, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle norme che disciplinano lo scioglimento o la trasformazione in società semplice per i soggetti che nel periodo d’imposta 2007 risultano essere non operativi.
L’Amministrazione finanziaria ha precisato che solo per le delibere assunte dal 1º gennaio al 31 maggio 2008 è ammessa l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% prevista dalla Finanziaria 2008. Diversamente, per le procedure di scioglimento ancora aperte al 1º gennaio 2008, si applica l’imposta sostitutiva del 25%, come previsto dalla Finanziaria 2007.
La Circolare, inoltre, precisa che ai fini IRAP i soggetti non operativi devono assumere il maggiore tra il valore effettivo della produzione e quello minimo determinato in via presuntiva, indipendentemente dal reddito dichiarato ai fini IRES. Pertanto, se quest’ultimo dovesse essere superiore a quello minimo presunto, si dovrà comunque dichiarare un valore della produzione ai fini IRAP non inferiore a quello minimo, determinato ai sensi dell’art. 30, comma 3-bis, Legge n. 724/94.
Fonte: www.seac.it
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