NULL
Novità Irpef - Ires
29 Novembre 2010

Si presume che i maggiori utili corrispondenti a costi fittizi della società di capitali siano stati distribuiti ai soci

Scarica il pdf

Nella Sentenza n. 20529 del 1º ottobre 2010, la Corte di Cassazione ha ribadito un proprio orientamento secondo il quale l’accertata esposizione in bilancio, da parte di una società di capitali, di costi fittizi è di per sé sufficiente a far presumere l’esistenza di un maggior reddito imponibile corrispondente ai costi falsamente dichiarati. L’amministrazione finanziaria non deve dimostrare, in tale caso, che dal maggior reddito siano derivati maggiori utili distribuiti ai soci, in quanto opera una presunzione. 

Ciò, però, non esclude che il socio contribuente possa fornire prova contraria. Gli elementi eventualmente indicati dal contribuente devono necessariamente essere valutati dalla Commissione Tributaria che, in relazione ad essi, dovrà dare motivazione adeguata, esaustiva e conforme alla normativa vigente, sia che tali elementi vengano accolti, sia che vengano disattesi. Una sentenza nella quale non sia presente alcuna valutazione della documentazione depositata dal contribuente in relazione a tale questione non può che essere cassata, così come è avvenuto nel caso specifico.     

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
31 Ottobre 2025
Partita IVA per Architetti: costi, contributi previdenziali e tasse

Ecco una guida utile per comprendere come aprire Partita IVA per Architetti, quali...

31 Ottobre 2025
Certificazioni Uniche 2025: le nuove regole per la richiesta massiva dei dati

Novità introdotte dal provvedimento del 20 ottobre 2025 In data 20 ottobre 2025, con...

31 Ottobre 2025
Anc: sanzioni tributarie e responsabilità del professionista, auspicato un intervento del governo volto a fare chiarezza

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell'Associazione Nazionale...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto