La Risoluzione n. 222 del 9.7.2002, dell’Agenzia delle Entrate precisa che la tariffa per il servizio di depurazione delle acque, è da considerarsi per il gestore, un ricavo a prescindere dall’esistenza del vincolo di destinazione alla costruzione di opere di depurazione, previsto dall’art. 14 della L. 36/1994.