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6 Luglio 2013

Semplificazioni fiscali in materia di imposte sui redditi: l’Agenzia delle Entrate illustra le novita’ del Disegno di Legge approvato dal Consiglio dei Ministri.

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Con un Comunicato Stampa del 3 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato gli interventi di semplificazione fiscale previsti nel Disegno di Legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2013 (newsletter Misterfisco del 24 giugno 2013).

In particolare, mettiamo in evidenza le seguenti semplificazioni, in materia di imposte dirette:

– gli agenti non dovranno più presentare ogni anno la dichiarazione per ottenere l’applicazione della ritenuta d’acconto del 20 % sulle provvigioni legate ai rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. La dichiarazione deve essere ripresentata soltanto se vengono meno le condizioni per usufruire delle ritenute d’acconto ridotte. Prima di questo intervento, gli agenti, per ottenere l’applicazione della ritenuta nella misura del 20 %, dovevano dichiarare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. La dichiarazione valeva soltanto per l’anno successivo.

– le quote di ammortamento finanziario riguardanti l’investimento realizzato nell’ambito di concessioni per la costruzione e l’esercizio di opere pubbliche potranno essere dedotte liberamente. La possibilità di dedurle, quindi, non è più subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione rilasciata mediante Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

– le società tra professionisti produrranno reddito di lavoro autonomo che verrà attribuito ai soci per trasparenza. Viene così ad essere applicato alle società tra professionisti il medesimo trattamento fiscale previsto per le associazioni tra professionisti.

– si potrà manifestare la volontà di aderire ad alcuni regimi speciali, come quello della trasparenza, del consolidato, della determinazione del valore della produzione netta secondo i criteri previsti per le società di capitali e gli enti commerciali in caso di società di persone e persone fisiche imprenditori, direttamente con la prima dichiarazione dei redditi utile, cioè quella presentata nell’anno a partire del quale ha effetto l’ingresso nel regime speciale. Fino ad oggi, l’opzione per tali regimi doveva essere resa nota all’Agenzia delle Entrate con apposita comunicazione.

– le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dai committenti non costituiranno più compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono e, quindi, questi non saranno più tenuti ad inserire tali spese in fattura e tali spese non potranno più essere dedotte dal reddito di lavoro autonomo dei professionisti.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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