Con Circolare 23 novembre 2009, n. 49, l’Agenzia delle Entrate fornisce sotto forma di domande e risposte ulteriori precisazioni riguardo la normativa per l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero (Scudo fiscale). In sintesi, ecco alcune delle principali indicazioni fornite:
- l’intermediario deve restituire copia della dichiarazione riservata solo dopo l’effettivo pagamento dell’imposta straordinaria e in caso di rimpatrio, solo dopo aver ricevuto in deposito le attività emerse;
- in presenza di cause ostative che impediscono l’emersione entro il 15/12/2009, va presentata una successiva dichiarazione riservata con l’importo delle attività effettivamente rimpatriate/regolarizzate;
- la dichiarazione presentata entro il 28/10/2009 (utilizzando cioè il precedente modello) si considera a tutti gli effetti valida;
- coloro che hanno ricevuto i questionari relativi alle disponibilità costituite all’estero ed hanno risposto positivamente ad uno o più quesiti, non possono aderire allo scudo fiscale; coloro che li hanno ricevuti dopo l’adesione allo scudo, invece, devono comunque compilarli e dimostrare all’Agenzia entro 30 gg dalla notifica degli stessi, il rimpatrio/regolarizzazione delle attività estere.
Fonte: www.seac.it
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