Con Risoluzione 8 ottobre 2009, n. 257, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo che gli intermediari abilitati devono utilizzare per il versamento dell’imposta straordinaria dovuta per l’emersione della attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale (art.13-bis, D.L. n. 78/2009). In particolare, i codici da utilizzare con Mod. F24, sono:
- “8107” denominato “Imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate – art. 13-bis del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102“;
- “8108” denominato “Imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali regolarizzate – art. 13-bis del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102“.
Inoltre, per il versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate (aliquota 27%, in alternativa alla ordinaria modalità di tassazione), è stato istituito il codice tributo “1827” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate e/o regolarizzate detenute all’estero – art. 1, c. 2-bis, del d.l. n. 12 del 22/02/2002“.
Infine, sono stati soppressi i seguenti codici tributo: “1801“, “1810“, “8087“, “8088” e “8089“, istituiti in occasione delle precedenti procedure di emersione delle attività detenute all’estero.
Fonte: www.seac.it
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