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Novità Irpef - Ires
26 Febbraio 2010

Scudo fiscale: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

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Con Circolare 19 febbraio 2010, n. 6, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove indicazioni riguardo la procedura di rimpatrio/regolarizzazione delle attività detenute all’estero (c.d. “scudo fiscale”).

Tra i nuovi chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria si segnala, in particolare, l’esonero dalla compilazione del quadro RW del Mod. UNICO in caso di rimpatrio giuridico (quindi senza il trasferimento materiale del bene in Italia) tramite intermediario italiano che formalmente ne gestisce le attività.

Inoltre, nella Circolare si precisa che l’imposta straordinaria è pari al 6% per le operazioni di emersione eseguite dal 30/12/2009 al 28/02/2010 ed al 7% per quelle effettuate dal 1/03/2010 al 30/04/2010. La scadenza del 28 febbraio 2010, sebbene cada in un giorno festivo, resta comunque l’ultimo giorno utile per effettuare il versamento dell’imposta. Non è possibile avvalersi dello slittamento del termine per il pagamento al primo giorno lavorativo successivo dal momento che non si tratta di un versamento di somme all’Erario.

 

Fonte:  www.seac.it

 

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    Novità Irpef - Ires
    4 Dicembre 2009

    Scudo fiscale: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

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    Con Provvedimento 30 novembre 2009 e Circolare 30 novembre 2009, n. 50, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori importanti precisazioni in merito alla sanatoria fiscale per le attività detenute all’estero (scudo fiscale).

    In particolare, con tali nuovi documenti emanati dall’Amministrazione finanziaria è stato chiarito che:

    • per le operazioni di rimpatrio o regolarizzazione effettuate dall’1 al 15 dicembre 2009, gli intermediari devono eseguire il versamento dell’imposta straordinaria entro e non oltre il 18 dicembre 2009;
    • i contribuenti impossibilitati, per cause oggettive esterne, a perfezionare le operazioni di rimpatrio/regolarizzazione delle attività entro il 15 dicembre 2009, hanno tempo fino al 31 dicembre 2010 per terminare l’iter procedurale; tuttavia, resta fermo che l’imposta straordinaria dovuta, comunque, deve essere pagata entro il 15 dicembre 2009 e che lo scudo fiscale produce i suoi effetti fin dalla data di pagamento dell’imposta stessa.

     

    Fonte:  www.seac.it

     

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