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6 Dicembre 2010

Scudo fiscale: il rimpatrio giuridico può sostituire il rimpatrio fisico

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Nella Risoluzione n. 122 del 29 novembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica relativa alla procedura di emersione di attività detenute all’estero di cui all’art. 13-bis del Decreto Legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009,  n. 102.

L’Agenzia delle Entrate aveva chiarito in precedenza (Circolare n. 50 del 30 novembre 2009) che la procedura di emersione poteva essere portata avanti fino al 31 dicembre 2010 nei casi di presenza di cause ostative alle operazioni di rimpatrio delle attività detenute all’estero, cause non dipendenti dalla volontà dei contribuenti (ad esempio, persistenza di contenziosi con i gestori esteri o difficoltà nella liquidazione delle attività). L’associazione istante ha rilevato, però, come vi siano molte situazioni nelle quali le cause ostative non sono state ancora rimosse e difficilmente verranno rimosse entro il prossimo 31 dicembre. Il quesito posto all’Agenzia ha ad oggetto, allora, la corretta individuazione delle operazioni che possono essere compiute in tutti questi casi per evitare che rimangano senza effetti tali operazioni di rimpatrio che sono state comunque regolarmente avviate.

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che in questi casi il rimpatrio delle attività estere, non potendo essere fisico, può trasformarsi in rimpatrio giuridico.

A tal proposito, viene precisato che il rimpatrio fisico e quello giuridico rappresentano due differenti modalità di effettuazione dell’operazione di rimpatrio che raggiungono i medesimi risultati e godono degli stessi effetti. In particolare, il rimpatrio giuridico prevede il conferimento dell’incarico da parte del contribuente ad un intermediario abilitato residente in Italia di amministrare e gestire le attività finanziarie interessate dalla procedura di rimpatrio, senza che si proceda al materiale trasferimento delle attività medesime nel territorio dello Stato italiano.

Ciò che rileva è che viene a crearsi un rapporto continuativo a nome del contribuente presso l’intermediario finanziario italiano che dovrà controllare tutte le movimentazioni relative a quelle attività finanziarie e dovrà effettuare tutti gli adempimenti sostanziali e formali previsti dalla normativa italiana, indipendentemente dall’effettivo luogo di deposito delle attività finanziarie.

La procedura di emersione può, quindi, concludersi con il rimpatrio giuridico in luogo di quello fisico. A tale scopo, il contribuente deve conferire, sempre entro la fine dell’anno, alla stessa società fiduciaria alla quale ha presentato la dichiarazione riservata originaria, un mandato di amministrazione delle attività finanziarie oggetto di emersione. La società dovrà poi rilasciare al contribuente una nuova dichiarazione riservata nella quale non sono barrate le cause ostative e nella quale è indicato lo stesso importo della dichiarazione originaria.

Il contribuente, inoltre, nell’ambito del rapporto con la società fiduciaria, dovrà fornire ogni informazione riguardo ai flussi reddituali, anche non fiscalmente rilevanti, relativi ai beni rimpatriati e non potrà compiere atti di gestione o di amministrazione senza preventiva informazione alla società fiduciaria.

La società fiduciaria dovrà applicare e versare le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive sui redditi derivanti dalle attività e, qualora le ritenute siano applicate a titolo d’acconto o non siano previste, dovrà effettuare le necessarie comunicazioni all’Amministrazione finanziaria nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta. 

 

 

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