Con Risoluzione 5 luglio 2007, n. 156, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alle problematiche privacy conseguenti alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 28, Legge n. 296/2006, ovvero il cosiddetto “scontrino parlante” che (quando la norma entrerà effettivamente in vigore) sarà necessario per poter usufruire della detrazione/deduzione per spese mediche relative all’acquisto di medicinali.
Secondo l’Agenzia, per beneficiare della detrazione, sarà sufficiente che lo scontrino fiscale rechi la dizione generica di “farmaco” o “medicinale”, al fine di escludere che la spesa sostenuta dal contribuente possa riferirsi ad altri prodotti disponibili in farmacia. Tuttavia, sarà necessario che lo scontrino riporti anche la specificazione del tipo di farmaco acquistato.
Per quanto riguarda la tutela della privacy, l’Agenzia ricorda che le indicazioni sono necessarie solamente se il contribuente intende fruire delle agevolazioni fiscali e che, comunque, l’Agenzia delle Entrate è autorizzata, per legge, a trattare i “dati sensibili”.
Fonte: www.seac.it
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