Con Ordinanza 30 luglio 2009, n. 258, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità sollevata da alcune commissioni tributarie in ordine all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997, norma che prevede l’indeducibilità dell’IRAP.
La Corte Costituzionale ha confermato l’indeducibilità dell’imposta alla luce del mutato quadro normativo che ha ammesso a riguardo una deduzione pari al 10% (D.L. n. 185/2008, c.d. Decreto Anticrisi).
Fonte: www.seac.it
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