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Novità Irpef - Ires
6 Luglio 2013

Ritenute d’acconto: l’Agenzia delle Entrate chiarisce come indicarle in dichiarazione nel caso siano state subite da contribuenti minimi per bonifici ricevuti in relazione ad interventi di ristrutturazione.

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Nella Risoluzione n. 47 del 5 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla questione dell’applicazione delle ritenute d’acconto da parte delle banche e di Poste Italiane in caso di bonifici disposti dai contribuenti, nell’ambito di interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico per i quali beneficiano delle detrazioni fiscali, in favore di soggetti che rientrano nel regime fiscale dei nuovi contribuenti minimi.

In realtà, i contribuenti che rientrano nel nuovo regime fiscale agevolato e che risultano beneficiari dei bonifici suddetti non devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto, qualora abbiano rilasciato alla banca o all’ufficio postale presso il quale sono correntisti la dichiarazione riguardo alla circostanza che il reddito al quale si riferiscono le somme percepite è soggetto ad imposta sostitutiva.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, precisato che, con riferimento al periodo d’imposta 2012, le ritenute erroneamente operate e certificate dal sostituto d’imposta possono, in alternativa ad essere oggetto di istanza di rimborso, essere scomputate eccezionalmente nella dichiarazione Unico PF 2013.

L’indicazione di tali ritenute dovrà essere effettuata mediante la valorizzazione del codice 1 del campo “Situazioni particolari” del frontespizio della dichiarazione, in corrispondenza del riquadro dedicato alla firma della dichiarazione, ed il riporto dell’importo delle ritenute subite nel quadro RS, al rigo RS33, dedicato generalmente alle ritenute cedute da consorzi d’imprese.

Le ritenute, in particolare, dovranno essere riportate nella colonna 2 del rigo RS33, nel primo modulo. Non dovrà, invece, essere compilata la colonna 1.

Qualora il contribuente debba indicare anche delle ritenute cedute da consorzi, queste dovranno essere inserite nei moduli successivi.

Le ritenute indicate nel rigo RS33, infine, potranno essere normalmente scomputate nel quadro LM, al rigo LM13, o nel quadro RN, al rigo RN32, colonna 4.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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