Con la Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) non è stata prorogata l’applicazione dell’aliquota agevolata IVA al 10% relativamente alle manutenzioni ordinarie e straordinarie di cui alle lettere a) e b) dell’art. 31, comma 1, Legge n. 457/1978. Per compensare l’aumento dell’IVA, il Legislatore ha previsto l’aumento della detrazione IRPEF al 41%.
Gli interventi di cui alle lettere c) e d) della citata Legge n. 457/1998 (interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) sono, invece, per natura, soggette all’aliquota ridotta del 10%. Infatti, il n. 127-quaterdecies, Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, sottopone a tale aliquota le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto inerenti la realizzazione delle opere di cui alle predette lettere c) e d), mentre il n. 127-terdecies della stessa Tabella prevede l’applicazione della stessa aliquota per le cessioni di beni finalizzate a detti interventi.
In considerazione di quanto sopra esposto, quindi, il ritorno alla percentuale del 41% di detrazione IRPEF risulta estremamente vantaggioso nel caso di effettuazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia.
Fonte: www.seac.it