Nella Circolare n. 29 del 27 giugno 2011, sono stati raccolti i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate ai professionisti del settore, nel corso del Modulo di aggiornamento professionale del 26 maggio 2011, in merito a diverse questioni relative all’applicazione della normativa fiscale, in particolare con riguardo ai redditi d’impresa ed agli adempimenti fiscali.
L’Agenzia si è occupata del trattamento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, delle eventuali eccedenze di interessi passivi, in caso di trasformazione di una Società a responsabilità limitata in una Società in nome collettivo. In questa ipotesi è applicabile l’articolo 61 del TUIR secondo il quale la deducibilità degli interessi passivi è limitata alla parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e quelli che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi ed i proventi. L’Agenzia ha, quindi, precisato che in tal caso non sono applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 96, comma 4, del TUIR.
Altro quesito che è stato posto all’Agenzia delle Entrate riguarda l’individuazione del periodo d’imposta nel quale è possibile dedurre la penale che, in virtù di un rapporto contrattuale di natura privatistica, un’impresa è tenuta a pagare ad un ente pubblico a seguito della violazione degli obblighi contrattuali pattuiti.
A tal proposito, l’Agenzia ha ricordato quanto disposto, ai fini Ires, dal TUIR: i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali non sia disposto diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza. Affinché possa essere applicato tale principio devono sussistere due requisiti: la certezza dell’esistenza degli elementi reddituali e la loro obiettiva determinabilità, riguardo al loro ammontare. E’ necessario, inoltre, per la deducibilità del costo, che siano rispettati i principi contabili generali relativi alla contabilizzazione del costo.
A tali condizioni, il costo è, quindi, deducibile nell’anno nel quale si sono verificati i presupposti, anche se il pagamento effettivo avviene in un momento successivo. Se, poi, la somma pagata a titolo di penale viene restituita, a seguito, ad esempio, di una sentenza favorevole all’impresa, il costo si trasformerà in una sopravvenienza attiva.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, affermato che i beni strumentali ammortizzabili acquisiti mediante contratto di leasing finanziario, concorrono alla determinazione della base di computo della percentuale forfetaria del 5 % prevista per la deducibilità delle spese di manutenzione soltanto se, in conformità alle regole di contabilizzazione previste dai principi contabili di riferimento, risultano iscritti nell’attivo del bilancio e, conseguentemente, nel registro dei beni ammortizzabili all’inizio dell’esercizio.
Nella Circolare del 27 giugno 2011 è riportata anche la risposta fornita dall’Agenzia in merito al diritto al rimborso della maggiore imposta versata a seguito della rettifica dell’imputazione temporale dei componenti negativi di reddito. Si tratta, in particolare, del diritto al rimborso della maggiore imposta versata con riguardo ad un periodo d’imposta antecedente o successivo a quello di accertamento, nei casi nei quali viene disconosciuto il costo ascrivibile alla competenza di un periodo d’imposta diverso da quello oggetto della contestazione. Il diritto al rimborso, precisa l’Agenzia, consegue a tutte le ipotesi nelle quali la pretesa dell’Amministrazione finanziaria al recupero del costo diviene definitiva, e, quindi, sia quando diviene tale per mancata impugnazione nei termini o per acquiescenza, sia quando le parti raggiungono un accordo mediante l’accertamento con adesione o la conciliazione giudiziale.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che se un adempimento fiscale viene attribuito per legge al rappresentante legale di un ente, questi può sempre trasferire il proprio potere di rappresentanza ad un terzo, mediante il conferimento di una procura speciale o di altro atto dal quale risulti la delega conferita. La questione era stata posta, in particolare, con riferimento alla firma di istanze o di altri atti indirizzati all’Agenzia delle Entrate qualora debba essere apposta dal rappresentante legale.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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