Con la Sentenza n. 1549 del 19 gennaio 2011, la Corte di Cassazione ha affermato che spetta all’imprenditore fallito presentare la dichiarazione dei redditi e Iva relativa ai periodi d’imposta anteriori al fallimento.
Il curatore fallimentare, invece, deve presentare le dichiarazioni dei redditi successive alla dichiarazione di fallimento, comprese quelle relative al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la dichiarazione di fallimento (periodo pre-fallimentare).
Deve ricordarsi che l’art. 4 del Decreto Legislativo 74 del 2000 punisce con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni (attuali 77.470 Euro). Nel caso di specie, il rappresentante legale della società fallita era stato, appunto, dichiarato colpevole, sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello, del reato in questione.
La Corte di Cassazione, pur prendendo atto dell’intervenuta prescrizione del reato, ha negato, sulla base delle considerazioni suddette, la validità delle affermazioni dell’imprenditore condannato. Quest’ultimo, in particolare, sosteneva erroneamente che, essendo il termine per la presentazione della dichiarazioni fiscali scaduto successivamente alla data della dichiarazione di fallimento, l’obbligo di presentare le dichiarazioni medesime incombeva sul curatore fallimentare.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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