Con Risposta 2 febbraio 2007, prot. n. 2007/1539, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che dal 2002, l’unica procedura ammessa per il recupero di imposte erroneamente autoliquidate e versate, è rappresentata dal comma 8-bis, art. 2, D.P.R. n. 322/1998, in base a cui la dichiarazione dei redditi può essere rettificata a favore del contribuente solo entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo.
Oltre tale termine non è possibile procedere alla presentazione di una dichiarazione rettificativa né presentare istanza di rimborso ex art. 38, D.P.R. n. 602/73.
La possibilità di recuperare le somme nei termini previsti dall’art. 38, D.P.R. n. 602/73 (ovvero 48 mesi dal versamento) vale solo per i periodi anteriori al 1º gennaio 2002, anno di entrata in vigore delle nuove regole fissate dal citato comma 8-bis.
Fonte: www.seac.it
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