L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 3 maggio 2005, n. 54, chiarisce che i crediti IRPEF e IRPEG dovuti sulla base delle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997, ai sensi dell’art, 2, comma 58, Legge n. 350/2003, possono essere rimborsati anche se l’Ufficio ha già eccepito la prescrizione del diritto al contribuente, a meno che non sia intervenuta sentenza divenuta definitiva.
La norma non si applica tuttavia ai tributi diversi da quelli previsti dalla legge, in particolare alle eccedenze ILOR e la relativa addizionale.
Fonte: www.seac.it